PREMESSA
Il presente Regolamento si fonda sulla Legge dell’Autonomia scolastica, il P.O.F., lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti e il D.P.R. 567/96.
ART. 2 – RITARDI, ASSENZE, PERMESSI
ART. 3 – CONVIVENZA RESPONSABILE
ART. 4 – ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E PARTECIPAZIONE STUDENTESCA
ART. 5 – VISITE DIDATTICHE E VIAGGI D’ISTRUZIONE
L’orario scolastico è stabilito di anno in anno dal Consiglio d’Istituto, sentite tutte le sue componenti.
L’accesso all’Istituto è consentito quindici minuti prima dell’inizio delle lezioni. Gli studenti potranno permanere esclusivamente nell’atrio; al suono della prima campana, ovvero cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni, potranno accedere alle rispettive aule.
I docenti sono tenuti ad essere in aula al suono della prima campana.
ART. 2 – RITARDI, ASSENZE, PERMESSI
Agli alunni è consentito entrare in aula, alla prima ora, con un ritardo massimo di 10 minuti da non giustificare, ma da segnalarsi sul Registro di Classe.
Mensilmente, il docente coordinatore e i rappresentanti degli studenti della classe procederanno al controllo dei ritardi entro i 10 minuti: se questi supereranno il limite di dieci, lo studente dovrà dedicare due ore pomeridiane al servizio della scuola (per attività di segreteria, di riordino, ecc.,), oppure allo studio assistito.
Gli alunni in ritardo rispetto all’orario sopra indicato sono tenuti a presentare la giustificazione sul libretto personale. In caso contrario, potranno essere ammessi a discrezione dell’insegnante e il giorno seguente dovranno presentare la regolare giustificazione del ritardo.
In caso di mancata giustificazione entro tre giorni, la Presidenza provvederà ad
inviare una comunicazione alla famiglia.
Le assenze dalle lezioni dovranno essere giustificate, utilizzando l’apposito libretto, dall’insegnante della prima ora, che è tenuto a controllare scrupolosamente le giustificazioni. In caso di omissione superiore a tre giorni ci sarà la segnalazione in Presidenza, la quale provvederà ad avvisare i genitori.
L’assenza per malattia superiore a cinque giorni prevede, par la riammissione alle lezioni, la presentazione di un certificato medico da allegare alla giustificazione della famiglia.
I permessi di uscita anticipata saranno rilasciati dalla Presidenza, solo dietro richiesta scritta da parte della famiglia, sul libretto personale. Nell’ultimo mese di scuola non saranno consentiti ingressi posticipati ed uscita anticipate, salvo casi eccezionali e documentati con apposita certificazione.
Nel caso in cui un insegnante, durante l’ora di lezione di un collega, richieda la presenza di uno o più studenti per motivi didattici, dovrà annotare personalmente sul Registro di Classe l’orario di uscita e di rientro degli studenti stessi.
Non è consentito uscire dall’Istituto senza autorizzazione.
ART. 3 – CONVIVENZA RESPONSABILE
La presenza degli alunni è obbligatoria, oltre che alle lezioni, a tutte le azioni che vengono intraprese nel contesto dell’attività didattica.
Nell’Istituto tutti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e civile improntato al rispetto delle persone e dei beni comuni. Nell’ambiente scolastico non è permesso utilizzare un linguaggio scurrile e blasfemo, o comunque lesivo della dignità e sensibilità delle persone.
E’ vietato fumare in tutti i locali della scuola e utilizzare telefoni cellulari durante lo svolgimento delle attività didattiche.
Non è consentito il consumo di alimenti e bevande nelle aule, in biblioteca, videoteca, laboratori e palestre.
I trasferimenti dalle aule agli altri locali dove si svolge l’attività didattica dovranno avvenire nel più breve tempo possibile in modo da non arrecare alcun genere di disturbo. Gli alunni non potranno entrare nei laboratori, in palestra o in videoteca se non in presenza dell’insegnante o con permesso della Presidenza.
Durante l’intervallo delle lezioni, la cui durata è stabilita dall’orario scolastico, è necessario che il personale docente, in servizio prima dell’inizio dell’intervallo, vigili attentamente con il personale non docente sul comportamento degli alunni.
Tutte le attrezzature, strutture, sussidi didattici presenti nella scuola devono essere utilizzati in modo corretto e considerando che ogni individuo ne deve avere una piena e completa fruizione. Non si deve arrecare alcun danno al patrimonio della scuola. Nel caso di danni provocati da atteggiamenti irresponsabili, l’autore del danno sarà tenuto a sostenere immediatamente l’onere della spesa e sarà sottoposto alle previste sanzioni disciplinari (vedi TABELLA). Gli altri casi saranno disciplinati in base alla seguente procedura:
nel caso che il responsabile o i responsabili non vengano individuati, sarà la classe ad assumersi l’onere del risarcimento, in relazione agli spazi occupati e ai sussidi utilizzati nella propria attività didattica;
accertato che la classe non sia responsabile, sarà la collettività studentesca ad assumersi l’onere del risarcimento, secondo le specificazioni al punto seguente;
qualora il danneggiamento riguardi parti comuni (corridoi, servizi, ecc.) e non ci siano responsabilità accertate, saranno le classi che insieme utilizzano quegli spazi ad assumersi l’onere della spesa; nel caso di un’aula danneggiata in assenza della classe per motivi didattici, l’aula viene equiparata al corridoio. Se i danni riguardano spazi collettivi (quali l’atrio o la videoteca) il risarcimento spetterà all’intera comunità scolastica;
e’ compito della Giunta Esecutiva fare la stima dei danni verificatesi; comunicherà per lettera agli studenti interessati ed ai loro genitori la richiesta di risarcimento per la somma spettante;
le somme derivate dal risarcimento saranno acquisite al bilancio della scuola e destinate alle necessarie riparazioni, sia mediante rimborso anche parziale delle spese sostenute dall’ente locale, sia, se possibile, attraverso interventi diretti in economia;
nel caso in cui il o i responsabili ritengano di poter personalmente rimediare al danno in maniera adeguata, non verrà richiesto alcun risarcimento.
ART. 4 – ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI
Le assemblee degli studenti sono disciplinate dalle norme vigenti. In particolare si ricorda che:
le assemblee di Istituto possono essere convocate in numero di una al mese con la durata massima delle ore di lezione della giornata. Devono essere richieste almeno cinque giorni prima del loro svolgimento. Non è consentito utilizzare nel mese, o nei mesi successivi, le ore eventualmente non utilizzate nel corrispondente mese. Non può essere tenuta alcuna assemblea nel mese conclusivo delle lezioni. Le assemblee possono essere richieste dal 50 % più uno dei componenti del Comitato studentesco o dal 10 % degli studenti. Le assemblee possono essere convocate sia per approfondire i problemi legati alla scuola sia quelli inerenti alla società e devono svolgersi sempre in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.
le assemblee di classe possono avere luogo una volta al mese per un massimo di due ore di lezione consecutive. Non possono essere convocate nell’ultimo mese di scuola. Sono richieste dagli studenti della classe, attraverso i propri delegati, almeno due giorni prima con allegato l’ordine del giorno e in accordo con gli insegnanti interessati.
Il Preside e i docenti possono assistere alle assemblee degli studenti senza possibilità di parteciparvi attivamente, a meno che gli studenti non ne richiedano l’intervento o nel caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell’assemblea stessa.
Le assemblee di classe e di Istituto possono essere sostituite, su richiesta degli studenti, con gruppi di studio, seminari, assemblee di corso, attività di ricerca.
Le assemblee dei delegati di classe possono essere svolte in sostituzione della prevista assemblea di Istituto, con le stesse modalità.
Il Comitato studentesco è l’espressione dei rappresentanti dei consigli di classe; tutti gli studenti possono farne parte, proponendo la propria candidatura
ai delegati. La designazione avverrà immediatamente dopo le elezioni dei
delegati di classe secondo i modi che l’assemblea stessa deciderà. Il Comitato
studentesco ha il compito di:
convocare l’assemblea di Istituto o dei delegati di classe
proporre e diffondere eventuali innovazioni o cambiamenti relativi all’attività scolastica
proporre ed esprimere pareri in relazione alle attività aggiuntive e facoltative o a progetti esistenti o da attivare; se necessario, può suddividersi in sottogruppi di lavoro designando dei referenti
in relazione alle suddette attività, elaborare dei preventivi di spesa da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Istituto
esprimere il proprio parere sul progetto di autonomia elaborato dall’Istituto.
Il Comitato studentesco si può riunire solo al di fuori dell’orario delle lezioni.
Nel caso di particolari innovazioni o cambiamenti della vita scolastica, gli studenti devono essere chiamati ad esprimere il loro parere, attraverso l’assemblea di Istituto o dei delegati di classe.
Gli studenti referenti delle attività aggiuntive e facoltative possono richiedere, saltuariamente, alla Presidenza il permesso di riunirsi durante l’orario scolastico; l’uscita della classe sarà annotata dall’insegnante sul Registro di classe.
ART. 5 – VISITE DIDATTICHE E VIAGGI D’ISTRUZIONE
Tutte le visite didattiche e i viaggi d’istruzione sono considerate attività complementari alla didattica, rientrando tra quelli che sono gli obiettivi di percorso interdisciplinare stabiliti dai singoli Consigli di classe.
Il Collegio dei docenti ed il Comitato studentesco individuano al loro interno una Commissione che si occupi dell’organizzazione dei viaggi di durata superiore ad un giorno.
Tutti i viaggi d’istruzione si dovranno svolgere entro il 30 aprile di ogni anno scolastico. Le richieste dovranno essere inoltrate alla Commissione entro e non oltre il 28 febbraio.
I viaggi potranno avere la seguente durata massima:
classi prime : 1 giorno
classi seconde : 3 giorni
classi terze : 3 giorni, anche all’estero
classe quarte e quinte : 5 giorni, anche all’estero.
I partecipanti al viaggio dovranno essere almeno la metà della classe più uno.
La partecipazione alle visite e ai viaggi è subordinata all’autorizzazione scritta dei genitori, esclusi i maggiorenni.
Il Consiglio d’Istituto delibererà su tali attività verificando le relazioni dei singoli Consigli di classe e tenendo conto delle indicazioni organizzative della Commissione.
I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità.
Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare può influire sulla valutazione del profitto.
Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire la sospensione in favore di attività scolasticamente utili, definite dal Consiglio di classe. Per i minori, la conversione è subordinata all’assenso dei genitori o di chi ne fa le veci, entro tre giorni dalla comunicazione del provvedimento. Decorso tale periodo, il silenzio si interpreta come assenso.
Le tipologie delle trasgressioni sono individuate nella tabella che segue.
TABELLA RIASSUNTIVA
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provvedimenti disciplinari | ||||
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art.3 statuto studenti
commi : |
tipologia |
ammonizione orale e/o scritta sul libretto personale da parte del docente* |
comunicazione scritta ufficiale alle famiglie da parte della Presidenza ** |
sospensione commutabile da 1 a 15 gg. da parte del Consiglio di classe |
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1. |
assenze ritardi |
ingiustificati |
reiterati |
// |
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2. |
comportamenti non rispettosi verso chiunque; bestemmie, falsificazione firme e documenti. Comportamenti non rispettosi verso i principi dell’art. 1 dello Statuto.
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episodio non grave
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episodi ripetuti |
episodi gravi e reiterati come: comportamento violento, espressione offensiva o ingiuriosa, minaccia.
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|
3. |
comportamenti non rispettosi delle norme di sicurezza; danneggiamento di strutture e macchinari, attrezzature ed arredi |
idem |
episodio grave o episodi reiterati |
episodio molto grave o che configura pericolo |
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4. |
furto con individuazione certa del responsabile |
idem |
idem |
anche episodio singolo |
- le ammonizioni scritte sono segnalate sul Registro di classe da parte del docente erogante la nota e sarà riportata sul libretto personale dello studente da parte del Coordinatore di classe;
** - su segnalazione del Coordinatore di classe.
I ricorsi relativi alle sospensioni vanno indirizzati al Provveditorato entro 30 giorni dalla ricevuta comunicazione.
I ricorsi relativi agli altri provvedimenti disciplinari vanno indirizzati all’Organo di Garanzia dell’Istituto entro 30 giorni.
L’Organo di Garanzia è costituito da 6 elementi: 2 studenti eletti dai rappresentanti degli studenti; 2 docenti eletti dal Collegio dei docenti; 1 genitore indicato dai genitori componenti il Consiglio d’Istituto, 1 rappresentante del personale A.T.A. espresso dai componenti la categoria. L’Organo di Garanzia eleggerà al suo interno il Presidente che, in caso di parità di voti, deciderà il giudizio. L’Organo dura in carica per due anni.
L’Organo cura gli adempimenti inerenti alla diffusione ed informazione circa lo Statuto delle studentesse e degli studenti e il Regolamento d’Istituto e, in ogni momento dell’anno, ne verifica l’effettiva applicazione; madia tra le parti, cercando di prevenire l’insorgere di ogni tipo di conflitto; delibera sui conflitti che sorgono all’interno della scuola in merito all’applicazione dello Statuto suddetto e del Regolamento d’Istituto. Gli studenti possono richiedere all’Organo di Garanzia la presenza del proprio Tutor, che non ha comunque potere di voto.
All’Organo di Garanzia possono essere indirizzate proposte di modifica ed integrazione al Regolamento d’Istituto da parte di ogni componente scolastica; l’Organo stesso, una volta vagliata la correttezza formale e giuridica, provvederà ad inoltrarla al Consiglio d’Istituto. Ogni decisione dell’Organo deve essere resa pubblica attraverso i canali informativi della scuola.